Ministero del Lettore

Il Lettore è istituito per l’ufficio, a lui proprio, di leggere la parola di Dio nell’assemblea liturgica. Pertanto, nella Messa e nelle altre azioni sacre spetta a lui proclamare le letture della Sacra Scrittura (ma non il Vangelo); in mancanza del salmista, recitare il salmo interlezionale; quando non sono disponibili né il Diacono né il cantore, enunciare le intenzioni della preghiera universale dei fedeli; dirigere il canto e guidare la partecipazione del popolo fedele; istruire i fedeli a ricevere degnamente i Sacramenti.

Egli potrà anche – se sarà necessario – curare la preparazione degli altri fedeli, quali, per incarico temporaneo, devono leggere la Sacra Scrittura nelle azioni liturgiche. Affinché poi adempia con maggiore dignità e perfezione questi uffici, procuri di meditare assiduamente la Sacra Scrittura.

Il Lettore, sentendo la responsabilità dell’ufficio ricevuto, si adoperi in ogni modo e si valga dei mezzi opportuni per acquistare ogni giorno più pienamente il soave e vivo amore (Cf Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 24: AAS 56 (1964), p. 107: CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla divina Rivelazione Dei Verbum, n. 25: AAS 58 (1966), pp. 829) e la conoscenza della Sacra Scrittura, onde divenire un più perfetto discepolo del Signore. (PAOLO VI, Ministeria Quaedam)

Il ministero del Lettore “è la proclamazione delle letture nell’assemblea liturgica. Di conseguenza il Lettore deve curare la preparazione dei fedeli alla – comprensione della parola di Dio ed educare nella fede i fanciulli e gli adulti. Ministero perciò di annunciatore, di catechista, di educatore alla vita sacramentale, di evangelizzatore a chi non conosce o misconosce il Vangelo. Suo impegno, perché al ministero corrisponda un’effettiva idoneità e consapevolezza, deve essere quello di accogliere, conoscere, meditare, testimoniare la parola di Dio che egli deve trasmettere”. (CEI, I ministeri nella Chiesa)